L’Associazione antimafia “Antonino Caponnetto” sezione locale, l’Associazione Tutela dalle Ingiustizie (A.T.I. di Isernia), il Partito Comunista dei Lavoratori – Molise – nucleo di Isernia, avuta notizia della causa attivata dalla società che gestisce i parchimetri, e del rigetto della richiesta di questa intesa a procedere di urgenza ex art.700 c.p.c., in attesa della decisione di merito, rendono noto quanto segue.
La pretesa della società controparte è di ottenere, sulla base un asserito “contratto di aggiudicazione” l’utilizzo a fini del proprio lucro privato di altri n.110 stalli blu (Via Berta e Auditorium), nonché i compensi (a base d’asta 8 euro + IVA) per ogni multa “regolarmente” incassata dal Comune.
Queste associazioni sperano che il Comune nella costituzione in giudizio abbia chiesto anche la condanna al risarcimento della controparte per lite temerariaex art.92 c.p.c., e ricordano che nella nostra piattaforma a suo tempo depositata, oltre alla parte sociale accolta dalla nuova giunta (che infatti ha annunciato di voler porre fine a questa vessazione sociale delle inutili e dannose strisce blu ereditati dalla precedente giunta), v’è la parte giuridica ove si indicano in dettaglio tutti i supporti normativi e di giurisprudenza PER ELIMINARE DA SUBITO GLI STALLI BLU, confortata anche dalle sentenze di annullamento delle multe a fronte dei ricorsi da noi presentati e tutti vinti.
Mancando il contratto di affidamento a rogito del segretario comunale, accessivo alla presunta “concessione”,non sorge alcun obbligo/diritto contrattuale che questa società può vantare in un giudizio ordinario (la società in giudizio indica erratamente come contratto un semplice verbale di “l’affidamento di urgenza” che non è tale è che è comunque è illegittimo perché tale modalità di affidamento è vietata per gli stalli blu dal codice dei contratti pubblici).
Il Comune voglia dunque dedurre l’ impossibilità oggettiva di stipulare il contratto, atteso l’obbligo, come da codice dei contratti pubblici, di annullare il bando – anche in autotutela – poiché difforme dalla delibera consiliare n.14/2018 “istitutiva dei parchimetri”, a sua volta illegittima e da annullare per assenza di motivazione di interesse pubblico (manca la relazione sul rispetto dei parametri urbanistici nel rapporto tra strisce blu- parcheggi gratuiti).
Né esiste alcun titolo per riscuotere i Ticket: mancano l’Ordinanza del Sindaco e la previa delibera di Giunta ex art.7 Cds, che fissano la tariffa dal 2019 in poi (né tali atti possono adottarsi poiché presuppongono la delibera consiliare ex art.42 TUEL, che non c’è).
Ammessa per assurdo l’esistenza di un contratto: se, salvo cortese smentita, è diffusa la notizia che la società non ha pagato i canoni e non ha eseguito i lavori di segnaletica orizzontale e verticale come da capitolato, sarebbe il Comune a dover citare per inadempimento la controparte privata ed a sciogliere ogni rapporto.
Così come potrebbe essere ipotesi di danno erariale erogare indennizzi transattivi a fronte di alcun servizio/utilità pubblica da parte del Comune in favore della società privata per chiudere il presunto rapporto.
In conclusione il Comune deve fare una cosa sola: annullare gli atti del procedimento per le illegittimità suddette, e spegnere immediatamente i parchimetri, atteso che non v’è alcun titolo per riscuotere i ticket.