1) provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza, alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile ed al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
2) mantenere, costantemente nel tempo ed indipendentemente dall’emissione di specifiche ordinanza contingibili ed urgenti connesse a periodi climatici specifici, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato negli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80.
In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000), salvo violazioni che costituiscano più grave reato.