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Termoli: il Sindaco vieta i falò per tutto il mese di Agosto 2022. Per i trasgressori sanzioni da 25 fino a 500 euro. La nota



Considerato che nel mese di agosto, sia in occasione delle festività di San Basso che in quelle del

Ferragosto, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud;

Visto che in particolare l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può

essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;

Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene

pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di

fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

Ritenuto, quindi, dover vietare durante tutto il mese di agosto sulle spiagge di competenza di questo

Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò che potrebbero essere

causa di incendi pericolosi per l’ambiente e la sicurezza delle persone;

Vista l’ordinanza balneare nr.1/2022 della Regione Molise;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto;

ORDINA

Sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli a partire dalle festività di San Basso e durante tutto

il mese di agosto 2022 è fatto divieto a chiunque di:

detenere

all’accensione dei fuochi;

qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire

– campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici

che non, in special modo bottiglie di vetro;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente e sul sito Istituzionale del

Comune di Termoli e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione;

AVVISA

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e prescrizioni

della presente ordinanza saranno

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art./

bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 25,00 a € 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione

della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo

133. comma 1

del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104),

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini

di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente

della Repubblica

24 novembre 1971,

n l199 entro

il termine di centoventi giorni dalla data di

pubblicazione del provvedimento stesso

IL SINDACO

F.TO FRANCESCO ROBERTI

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